SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Servizio di Conciliazione con Gestori di Energia Elettrica e Gas
La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, dal 01/01/2017, nelle liti tra Clienti ed Operatore, durante la quale le parti, aiutati da un soggetto terzo (il conciliatore), tentano in modo amichevole di trovare una soluzione.
Dal 01/01/2017 la conciliazione è per legge una tappa necessaria (e quindi obbligatoria), prima di ricorrere alla giustizia ordinaria.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge online, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Ai sensi dell’art 6 del TICO (del AEEGSI 209/2016/R/Com) il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo.
La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo e deve essere presentata esclusivamente online sul sito web del 6.3 la domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online.
Il Cliente o Utente finale domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell’ausilio di un’associazione o di altro delegato può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.
Non è possibile attivare il Servizio Conciliazione quando la stessa controversia sia stata già conclusa.